Ecobonus e sismabonus 110%, ecco le novità in arrivo con il Decreto Rilancio
Albignasego 14 Maggio 2020
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.
Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà
necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli
edifici, cioè:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della
superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di
spesa massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono
rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus
110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto
di spesa massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore,
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di
microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo
di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Superbonus edilizia, i lavori detraibili al 110%
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei
limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
A tali lavori sia aggiungono due nuove tipologie:
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e
comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché
l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei
maxi-interventi, e dei sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari
fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di
accumulo;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degi
maxi-interventi.
Superbonus 110%, prima casa e condomini
Il superbonus 110% si applica: agli interventi
effettuati dai condomini, sulle singole unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto
previsto al comma 11*, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati.
*Il comma 11 prevede che il superbonus 110% non si applica alle spese sostenute
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti
e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari
diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Ecobonus e sismabonus 110%, APE e asseverazione
Stando all’ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110% sarà
concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno
due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione
Energetica (APE).
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli
che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA,
secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo
economico.
L’ecobonus e il sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà
degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che
dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi
agevolati.
I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare
una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
dei lavori che attestano o asseverano, e comunque per un importo minimo che
sarà indicato nel testo definitivo del decreto.
La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall’attività prestata non soltanto ai propri clienti ma
anche e al bilancio dello Stato. Chi dovesse rilasciare attestazioni e
asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110%, in
alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà
optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del
fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile
ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la
trasformazione in un credito di imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il
contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.
Gli altri bonus per gli edifici
I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
– bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio
edilizio;
– bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili
ristrutturati;
– bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
– ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari
termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni
per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
– sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli
edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
– bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle
facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio
dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i
cantieri.
FONTE – EDIL PORTALE –